Descrizione
L'imposta di soggiorno è un tributo comunale, disciplinato dal Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4, a carico di soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune, il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'apposito regolamento comunale, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D. Lgs 446/97, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del comparto ricettivo e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell’imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22.12.2025, ha istituito l’Imposta di Soggiorno a partire dal 01.03.2026 e ha adottato il relativo Regolamento Comunale.
Approfondimenti
Il pagamento dell’imposta deve essere corrisposto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, siano esse alberghiere, extralberghiere o strutture all’aperto.
Sono esentati dal versamento dell’imposta:
a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
b) il personale appartenente alla polizia di Stato e Locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei Vigili del fuoco e Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio o in occasione di eventi calamitosi o emergenze ambientali;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati e a scolaresche in gita didattica. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato, si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
d) i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore, nella misura di una persona;
L’applicazione dell’esenzione di cui alle precedenti lettere, è subordinata alla consegna, da parte dell’interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e ss.mm, disponibile al servizio online linkato sotto.
’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
L’imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono durante l’intero anno solare di applicazione nel limite massimo di DIECI pernottamenti consecutivi. Non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l’imposta.
Le tariffe dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima prevista per legge.
Di seguito è possibile scaricare il prospetto riassuntivo delle Tariffe applicate.
Gli ospiti effettuano il pagamento dell'imposta direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato entro il termine del soggiorno.
I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni delle locazioni brevi, devono richiedere il pagamento contestualmente all’incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale, tramite le seguenti modalità alternative:
- registrazione del pagamento in fattura/ricevuta, indicando come causale: “assolta imposta di soggiorno per euro … fuori campo applicazione IVA”;
- rilascio di ricevuta nominativa a parte, con l’indicazione della sola imposta di soggiorno, utilizzando apposito bollettario cartaceo.
I gestori delle strutture ricettive, ai sensi dell’art. 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, hanno l’obbligo di presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022.
Ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria dichiarazione, anche nel caso in cui, per il periodo considerato, non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.
L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria corrispondente al pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, art. 13).
La dichiarazione può essere compilata e trasmessa direttamente dai gestori, accedendo alla propria area riservata dal sito dell’Agenzia delle Entrate, (http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata), ovvero rivolgendosi ai soggetti intermediari individuati dalla legge (professionisti iscritti all’albo, associazioni sindacali, centri assistenza fiscale).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato con Decreto ministeriale 29/04/2022 il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la compilazione e l'invio dell'imposta di soggiorno. La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, art. 13).
Per l'imposta di soggiorno relativa all'anno di imposta 2024, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2025.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
